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Articolo 1 – COSTITUZIONE
Articolo 2 - SCOPI 1) La tutela del diritto del cittadino al consumo e all’uso pubblico e privato di beni legali come proposti sul mercato - consumo privo di limitazioni imposte senza rigorose ragioni scientifiche basate su scienza sperimentale implementata con il Metodo Scientifico e rappresentativa della comune realtà oggettiva invece che dell’estremo o dell’eccezione. 2) La promozione di iniziative volte all’educazione diretta del cittadino sulle realtà scientifiche e statistiche che lo riguardano socialmente, come alternativa al sempre crescente e quasi esclusivo affidamento a esperti o gruppi di esperti e quindi dei risultanti monopolii di informazione e condizionamenti del comportamento. 3) La protezione del consumatore, dell’utente e del cittadino in generale contro il fenomeno della disinformazione scientifica, che si trasforma in propagande e costi che possono gravemente nuocere agli interessi economici dell’utente cittadino e della società in generale. 4) La promozione e diffusione a livello politico, giuridico e sociale dell’importante concetto giuridico secondo cui, nella politica e specialmente nei tribunali, le opinioni degli esperti – anche quando unanimi – non sono sufficienti in se stesse a costituire evidenza, ma necessitano la procura di studi circostanziali; e la specifica del margine di errore diventa una conditio sine qua non per l’accettabilità dell’evidenza. Tale concetto giuridico esiste già negli Stati Uniti ed è conosciuto come Daulbert decision. 5) La promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti, al fine di garantire a ognuno la partecipazione ai benefici della vita associativa, sostenendo tutte quelle iniziative di singoli e di gruppi che, consentendo la partecipazione democratica di ognuno, possono dare un contributo alla crescita del movimento per la difesa dei diritti degli utenti e consumatori al godimento dei beni e alla informazione scientificamente affidabile. 6) La promozione e lo sviluppo di ogni attività commerciale, sociale e/o di altra natura che possa beneficiare l’Associazione – e quindi gli associati – tramite la crescita economica dell’Associazione stessa. 7) La promozione di tutte le attività politiche, legali ed educative necessarie e sufficienti a conquistare e a mantenere la dignità e il rispetto sociale di cittadini o di gruppi di cittadini nella scelta ed implementazione dei loro stili di vita, promozione degli stessi, libertà d’associazione, uso e consumo pubblico e privato e quant’altro sia necessario per la gratificazione della vita dell’individuo. 8) Organizzare simposi e congressi nazionali ed internazionali che prevedano la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo scientifico. 9) Organizzare seminari con rappresentanti della cultura, istituire borse di studio e contributi a favore di giovani ricercatori meritevoli pubblicare periodici di informazione o materiale informativo sulle attività dell’associazione. 10) Favorire scambi culturali con associazioni nazionali e straniere che perseguono gli stessi scopi; 11) Intrattenere rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati ed esperienze sociali, culturali ed economiche con Enti, Istituzioni, Associazioni, Organizzazioni e quanti altri operino nel campo socio-assistenziale, culturale. 12) Assumere iniziative e proporre richieste nei confronti di enti pubblici ed istituzioni di ogni livello, nello spirito degli scopi dell’Associazione.
Articolo 3 – SOCI
Sono soci ordinari anche soggetti con personalità giuridica. Il 40% di coloro che sono soci ordinari, può convocare l'Assemblea straordinaria.
Sono soci aggregati anche soggetti con personalità giuridica. Il Consiglio Direttivo può decidere, in casi di eccezionale merito, che un socio sia esentato permanentemente dal pagare la quota associativa e/o di invitare un individuo non socio a partecipare all’Associazione come socio onorario, quindi esentato dal pagamento della quota associativa. Il numero dei soci è illimitato. Socio fondatore – Si definisce socio fondatore colui/colei che era parte della creazione dell’Associazione. I soci fondatori sono distinti nel libro dei soci. Articolo 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI 1) Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria. 2) ull’eventuale reiezione di richieste d’ammissione, sempre motivata, pronunciata dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso scritto all’Assemblea ordinaria dei soci che giudicherà inappellabilmente. 3) La qualità dei soci si perde: a) per recesso; b) per decadenza per mancato versamento annuale della quota associativa, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito; c) per espulsione a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione e per persistenti violazioni dagli obblighi statutari. 4) L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio dal Presidente del Consiglio Direttivo gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro ragionevole termine prefissato dalla lettera di comunicazione dei medesimi. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso. 5) Il socio receduto, decaduto o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Articolo 5 - RISORSE ECONOMICHE 1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) contributi; b) donazioni e lasciti; c) rimborsi; d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive e/o manifestazioni di ogni genere e tipo organizzate sia in proprio che da terzi a suo vantaggio e per il conseguimento degli scopi associativi; e) ogni altro tipo di entrate. 2) L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea entro il mese di giugno dell’anno successivo. Il Presidente ed il Tesoriere possono conferire incarichi con la corresponsione di eventuali indennità per prestazioni di servizio, per prestazioni di particolare impegno. Articolo 6 - PATRIMONIO SOCIALE Il Patrimonio sociale è così costituito:
Le quote sociali non sono rimborsabili, né sono rivalutabili né ripetibili in alcun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione. Né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo a richieste di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. Articolo 7 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI 1) I soci sono obbligati: a) ad osservare lealmente il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione; c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo. 2) I soci hanno diritto: d) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; e) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto; f) ad accedere alle cariche amministrative purché maggiorenni d’età. Articolo 8 - ORGANI Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea - Il Presidente - Il Tesoriere - Il Consiglio Direttivo. E' istituito, inoltre, come organo consultivo, il Comitato Scientifico. Articolo 9 - ASSEMBLEA Costituita dai soci ordinari in regola con le quote, è convocata, in via ordinaria, una volta l'anno dal Presidente. In via straordinaria può essere convocata dal Presidente e/o dalla maggioranza degli aventi diritto del Consiglio e/o dal 40 per cento dei soci.
Articolo 10 -
PRESIDENTE
Articolo 11 -
TESORIERE Articolo 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 13 - COMITATI
REGIONALI, D'INIZIATIVA, INTERNI I Comitati di Iniziativa sono gruppi di soci che, senza una precisa definizione territoriale, si organizzano su specifiche iniziative dell'Associazione. Entrambi questi Comitati devono avere una struttura che riproduce quella centrale. I Comitati Interni sono piccoli gruppi di soci (minimo due persone, massimo cinque) che hanno accettato un particolare incarico che è stato proposto dal (o che hanno proposto al) Consiglio Direttivo. I Comitati Interni rispondono del loro operato solo al Consiglio Direttivo, che può scioglierli inappellabilmente in caso di mancata implementazione dell’incarico nei modi e nei tempi previsti e accordati, o quando il loro operato o comportamento è contrario ai fini e allo spirito dell’Associazione. Un Comitato Interno può essere dissolto dal Consiglio Direttivo al termine dell’adempienza dell’incarico. I Comitati Interni sono autonomi nella loro strutturazione. Articolo 14 - COMITATO SCIENTIFICO
Articolo 15 –
SCIOGLIMENTO
Articolo 16 - ADESIONE
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