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STATUTO ASSOCIATIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AILATI (Italiana)

Articolo 1 – COSTITUZIONE

  1. È costituita la «AILATI», Associazione per i Diritti di Consumo e Uso, con sede legale a Genova, Via G. T. Invrea 11/4. L’Associazione potrà dotarsi di sedi secondarie per l’esercizio dei propri scopi istituzionali in Italia ed all’Estero.
  1. La durata dell’Associazione è fissata il 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta nelle forme e con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 2 - SCOPI

L'associazione è un centro di iniziativa, di incontro, di aggregazione e di produzione nell'ambito della difesa dei diritti dei cittadini in quanto utenti e consumatori.
In modo particolare l'associazione agisce per:

1)   La tutela del diritto del cittadino al consumo e all’uso pubblico e privato di beni legali come proposti sul mercato - consumo privo di limitazioni imposte senza rigorose ragioni scientifiche basate su scienza sperimentale implementata con il Metodo Scientifico e rappresentativa della comune realtà oggettiva invece che dell’estremo o dell’eccezione.

2)   La promozione di iniziative volte all’educazione diretta del cittadino sulle realtà scientifiche e statistiche che lo riguardano socialmente, come alternativa al sempre crescente e quasi esclusivo affidamento a esperti o gruppi di esperti e quindi dei risultanti monopolii di informazione e condizionamenti del comportamento.

3)   La protezione del consumatore, dell’utente e del cittadino in generale contro il fenomeno della disinformazione scientifica, che si trasforma in propagande e costi che possono gravemente nuocere agli interessi economici dell’utente cittadino e della società in generale.

4)   La promozione e diffusione a livello politico, giuridico e sociale dell’importante concetto giuridico secondo cui, nella politica e specialmente nei tribunali, le opinioni degli esperti – anche quando unanimi – non sono sufficienti in se stesse a costituire evidenza, ma necessitano la procura di studi circostanziali; e la specifica del margine di errore diventa una conditio sine qua non per l’accettabilità dell’evidenza. Tale concetto giuridico esiste già negli Stati Uniti ed è conosciuto come Daulbert decision.

5)   La promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti, al fine di garantire a ognuno la partecipazione ai benefici della vita associativa, sostenendo tutte quelle iniziative di singoli e di gruppi che, consentendo la partecipazione democratica di ognuno, possono dare un contributo alla crescita del movimento per la difesa dei diritti degli utenti e consumatori al godimento dei beni e alla informazione scientificamente affidabile.

6)   La promozione e lo sviluppo di ogni attività commerciale, sociale e/o di altra natura che possa beneficiare l’Associazione – e quindi gli associati – tramite la crescita economica dell’Associazione stessa.

7)   La promozione di tutte le attività politiche, legali ed educative necessarie e sufficienti a conquistare e a mantenere la dignità e il rispetto sociale di cittadini o di gruppi di cittadini nella scelta ed implementazione dei loro stili di vita, promozione degli stessi, libertà d’associazione, uso e consumo pubblico e privato e quant’altro sia necessario per la gratificazione della vita dell’individuo.

8)   Organizzare simposi e congressi nazionali ed internazionali che prevedano la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo scientifico.

9)   Organizzare seminari con rappresentanti della cultura, istituire borse di studio e contributi a favore di giovani   ricercatori meritevoli pubblicare periodici di informazione o materiale informativo sulle attività dell’associazione.

10)   Favorire scambi culturali con associazioni nazionali e straniere che perseguono gli stessi scopi;

11)   Intrattenere rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio  di dati ed esperienze sociali, culturali ed economiche con Enti, Istituzioni, Associazioni, Organizzazioni e quanti altri operino nel campo socio-assistenziale, culturale.

12)   Assumere iniziative e proporre richieste nei confronti di enti pubblici ed istituzioni di ogni livello, nello spirito degli scopi dell’Associazione.

Articolo 3 – SOCI

I soci sono di due categorie: «ORDINARI» ed «AGGREGATI»»

  • Sono soci ordinari tutti coloro che danno vita all'associazione e coloro che, successivamente, fanno richiesta di adesione. Il socio ordinario è tenuto al pagamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo ed ha diritto di elettorato attivo e passivo.

Sono soci ordinari anche soggetti con personalità giuridica.

Il 40% di coloro che sono soci ordinari, può convocare l'Assemblea straordinaria.

  • Sono soci aggregati tutti coloro che usufruiscono delle attività dell'associazione e che sono in regola con le quote di adesione stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono soci aggregati anche soggetti con personalità giuridica.

Il Consiglio Direttivo può decidere, in casi di eccezionale merito, che un socio sia esentato permanentemente dal pagare la quota associativa e/o di invitare un individuo non socio a partecipare all’Associazione come socio onorario, quindi esentato dal pagamento della quota associativa.

Il numero dei soci è illimitato.

Socio fondatore – Si definisce socio fondatore colui/colei che era parte della creazione dell’Associazione. I soci fondatori sono distinti nel libro dei soci.

Articolo 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1)   Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.

2)   ull’eventuale reiezione di richieste d’ammissione, sempre motivata, pronunciata dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso scritto all’Assemblea ordinaria dei soci che giudicherà inappellabilmente.

3)   La qualità dei soci si perde:

a)   per recesso;

b)   per decadenza per mancato versamento annuale della quota associativa, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;

c)   per espulsione a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione e per persistenti violazioni dagli obblighi statutari.

4)   L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all’espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio dal Presidente del Consiglio Direttivo gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro ragionevole termine prefissato dalla lettera di comunicazione dei medesimi.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

5)   Il socio receduto, decaduto o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 5 - RISORSE ECONOMICHE

1)   L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) contributi;

b) donazioni e lasciti;

c) rimborsi;

d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive e/o manifestazioni di ogni genere e tipo organizzate sia in proprio che da terzi a suo vantaggio e per il conseguimento degli scopi associativi;

e) ogni altro tipo di entrate.

2)   L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea entro il mese di giugno dell’anno successivo.

Il Presidente ed il Tesoriere possono conferire incarichi con la corresponsione di eventuali indennità per prestazioni di servizio, per prestazioni di particolare impegno.

Articolo 6 - PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio sociale è così costituito:

  • dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Associazione;

  • dalle quote sociali e dalle eventuali sottoscrizioni fra i Soci;

  • da lasciti, donazioni elargizioni provenienti sia dal pubblico che dal privato che non limitino per condizioni varie l'autonomia dell'Associazione;

  • dai contributi che l'Associazione potrà ottenere per le sue iniziative dagli Enti Pubblici e Privati, in base alle vigenti leggi regionali, nazionali ed internazionali:

  • dai proventi delle attività dell'Associazione;

  • dal fondo di riserva.

Le quote sociali non sono rimborsabili, né sono rivalutabili né ripetibili in alcun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione.

Né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo a richieste di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 7 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1)   I soci sono obbligati:

a)   ad osservare lealmente il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b)   a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;

c)   a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2)       I soci hanno diritto:

d)   a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

e)   a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

                   f)   ad accedere alle cariche amministrative purché maggiorenni d’età. 

Articolo 8 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea - Il Presidente - Il Tesoriere - Il Consiglio Direttivo. E' istituito, inoltre, come organo consultivo, il Comitato Scientifico.

Articolo 9 - ASSEMBLEA

Costituita dai soci ordinari in regola con le quote, è convocata, in via ordinaria, una volta l'anno dal Presidente. In via straordinaria può essere convocata dal Presidente e/o dalla maggioranza degli aventi diritto del Consiglio e/o dal 40 per cento dei soci.

  • Approva le relazioni del Presidente, del Tesoriere e la eventuale relazione del Consiglio Direttivo.
  • Decide le linee generali e le iniziative, demandandone l'esecuzione ad ogni associato ed agli Organi.
  • Ratifica l'adesione ad associazioni od enti che hanno identiche finalità, così come deciso dal Consiglio Direttivo.
  • Elegge, ogni due anni, gli Organi dell'Associazione. Può modificare il presente statuto.
  • Ratifica la composizione del Comitato Scientifico, che gli viene sottoposta dal Presidente con l'approvazione del Consiglio Direttivo.
  • Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.
  • L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal Segretario e in assenza di entrambi da persona scelta dall’Assemblea medesima.
  • Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o elettronico da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione.
  • Non è obbligatorio che la riunione dell’Assemblea avvenga con la presenza fisica dei partecipanti. Essa può essere tenuta tramite mezzi di conferenza elettronica a condizione che tutti i presenti siano in grado di vedere o almeno udire gli interventi degli altri partecipanti ed avere a disposizione i mezzi per sostenere il dibattito. Gli atti di un’Assemblea elettronica così tenuta sono validi a tutti gli effetti. Le minute dell’Assemblea possono consistere nella trascrizione della registrazione elettronica del dibattito.
  • L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. Deleghe tramite posta elettronica sono ritenute valide a condizione che siano originate dall’indirizzo e-mail registrato nel libro dei soci. Ad ogni indirizzo e-mail non possono essere associate più di 5 deleghe.
  • Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante le eventuali modifiche del presente statuto che dovranno essere adottate con la presenza ed il voto favorevole di maggioranza di due terzi dei soci.

Articolo 10 - PRESIDENTE

È il rappresentante legale dell'Associazione. Eletto dall'Assemblea dura in carica due anni. È il garante delle decisioni dell'Assemblea. Convoca l'Assemblea ordinaria una volta l'anno, e può convocare quella straordinaria. È anche presidente del Consiglio Direttivo, che convoca in via ordinaria e può convocare in via straordinaria. Propone all'approvazione del Consiglio Direttivo i nominativi dei componenti del Comitato Scientifico, per poi sottoporli alla ratifica dell'Assemblea; presiede quest'ultimo e lo può convocare.

Articolo 11 - TESORIERE

Eletto dall'Assemblea, dura in carica due anni. È membro di diritto del Consiglio Direttivo. È responsabile del corretto andamento dell'amministrazione e della ricerca dei soci e dei fondi necessari alla vita dell'Associazione. Per l'espletamento delle sue funzioni viene delegato legalmente dal Presidente. Presenta annualmente, nei termini di legge, il bilancio economico e finanziario al Consiglio e all'Assemblea, che lo approvano.

Articolo 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

  • Dura in carica due anni e verifica l'andamento della vita associativa e delle iniziative, collaborando con il Presidente e con il Tesoriere.

  • Stabilisce le quote e le norme di adesione all'Associazione, sia per i soci ordinari che per quelli aggregati.

  • È costituito da un minimo di tre e da un massimo di sette membri - inclusi il Presidente, il Tesoriere che sono membri di diritto - eletti dall'Assemblea.

  • Avvalendosi della tecnologia elettronica, che permette un costante contatto tra i membri tramite posta elettronica, audio/video conferenze e simili mezzi, il Consiglio Direttivo è costantemente in sessione. Le decisioni del Consiglio effettuate in questo modo sono valide a tutti gli effetti.

  • Esso è presieduto dal Presidente, che svolge le funzioni di Presidente del Consiglio. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dagli aventi diritto dopo formale richiesta di voto dal Presidente. Se alcuni degli aventi diritto non votano entro il periodo di 72 ore dall’ora della richiesta di voto formale, la decisione è presa dalla maggioranza dei rispondenti se in numero di tre o superiore.

  • Approva il bilancio che gli viene sottoposto dal Tesoriere.

  • Può presentare in Assemblea una relazione sulla sua attività.

  • Decide sull'adesione ad enti ed associazioni che abbiano identiche finalità, sottoponendo questa decisione alla ratifica dell'Assemblea.

  • Quando si esprime con l'unanimità degli aventi diritto è organo vicario dell'Assemblea.

  • Approva i nominativi dei componenti il Comitato Scientifico che gli vengono proposti dal Presidente e può convocare lo stesso.

Articolo 13 - COMITATI REGIONALI, D'INIZIATIVA, INTERNI

I Comitati Regionali sono gruppi di soci che territorialmente si organizzano per promuovere l'attività dell'Associazione.

I Comitati di Iniziativa sono gruppi di soci che, senza una precisa definizione territoriale, si organizzano su specifiche iniziative dell'Associazione.

Entrambi questi Comitati devono avere una struttura che riproduce quella centrale.

I Comitati Interni sono piccoli gruppi di soci (minimo due persone, massimo cinque) che hanno accettato un particolare incarico che è stato proposto dal (o che hanno proposto al) Consiglio Direttivo. I Comitati Interni rispondono del loro operato solo al Consiglio Direttivo, che può scioglierli inappellabilmente in caso di mancata implementazione dell’incarico nei modi e nei tempi previsti e accordati, o quando il loro operato o comportamento è contrario ai fini e allo spirito dell’Associazione. Un Comitato Interno può essere dissolto dal Consiglio Direttivo al termine dell’adempienza dell’incarico. I Comitati Interni sono autonomi nella loro strutturazione.

Articolo 14 - COMITATO SCIENTIFICO

  • È composto da personalità aventi specifiche ed elevate conoscenze di carattere tecnico/scientifico/giuridico attinenti le finalità dell'Associazione.
  • Ha il compito di fornire al Presidente e agli altri organi statutari strumenti informativi, di documentazione e di valutazione scientifica.
  • I suoi membri sono proposti dal Presidente del Consiglio Direttivo, e, qualora approvati, sono sottoposti alla ratifica dell'Assemblea.
  • I membri possono anche non essere soci dell'Associazione.
  • Il Comitato Scientifico si riunisce su richiesta del Presidente, da cui è presieduto, o del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – SCIOGLIMENTO

Può essere deciso dalla maggioranza dei «soci fondatori» convocati appositamente in Assemblea. Se i soci fondatori non saranno più presenti, o saranno in numero insufficiente (minore di tre) per prendere tale decisione, l’Assemblea si riunirà in seduta straordinaria per la decisione.
Dopo il pagamento di ogni dovuto, il patrimonio residuo sarà o devoluto ad associazioni che perseguono finalità analoghe, oppure diviso in porzioni pari al numero dei soci e devoluto ad essi.

Articolo 16 - ADESIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI

L’Associazione potrà aderire o federarsi ad enti ed associazioni che abbiano simili finalità. La decisione in merito spetta comunque al Consiglio Direttivo, con ratifica dell'Assemblea.


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