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ARTICOLO 142 DEL CODICE DELLA STRADA: COME PRENDERE PIU' COGLIONI CON UNA FAVA

  • Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana (qui il legislatore si è già messo in “una botte di ferro”), la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive dei tracciato, previa installazione degli appositi segnali, semprechè lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.

  • Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocita' minimi e limiti di velocita' massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici.

Qui il legislatore diventa salomonico e, dopo aver disposto i limiti, introduce la questione dell’opportunità della determinazione di limiti diversi, scaricando sugli enti proprietari la responsabilità della determinazione di limiti(solo) inferiori. Cosa ci si può aspettare da questi enti se non una corsa ad una scarico di responsabilità verso gli utenti automobilisti, riducendo abbondantemente i limiti di velocità per “fine della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana”? E’ colpa cioè degli automobilisti e della “alta ed eccessiva velocità” se ancora sulle strade si verificano incidenti, non certo le condizioni di molte strade.

E’ assolutamente arbitrario quel limite più basso da loro stabilito, con una doppia, involontaria(?) conseguenza; da una parte l’automobilista ha la colpa dell’eventuale incidente, per aver ecceduto un limite spesso non credibile e non obiettivamente rispettabile, dall’altra l’ottima opportunità da parte dei comuni di incassare lauti compensi dalla gestione degli autovelox. Spesso si è denunciato questo opportunismo da parte dei comuni nel far quadrare i propri bilanci, ed altrettanto sempre hanno tutti fatto orecchie da mercante, perbacco, per la sicurezza non c’è obiezione che tenga!

Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocita' al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici puo' modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1.

Al primo punto sembrerebbe che le cause che hanno indotto gli enti proprietari a fissare limiti più bassi debbano essere cause temporanee e rimovibili, al venir meno delle quali i limiti originari debbano essere ripristinati, e questo proprio perché ogni limite diverso da quelli indicati al comma 1 è in contrasto con lo stesso comma 1 e quindi illegittimo.

Quanto al secondo punto, il Ministro dei lavori pubblici dovrebbe intervenire sulla fissazione di limiti operata dagli enti proprietari, quando contrastante con i criteri di cui al comma 1; ma quando la società Autostrade si è rifiutata di adeguare i limiti di velocità a 150 km/h sui tratti idonei della propria rete, adducendo la sicurezza stradale, nulla ha potuto il ministero avverso tale decisione, proprio per non venire accusato di attentare alla sicurezza. Come potrebbe allora il ministero intervenire negli altri casi in cui questi limiti vengono abbassati proprio per il nostro bene, ad opera dei vari enti proprietari?

Lo stesso Ministro puo' anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro dei lavori pubblici puo' procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

Qui non è chiaro se l’imposizione di limiti si riferisca a limiti più bassi di quelli al comma 1, od invece il ripristino di questi, con l’esecuzione delle opere necessarie al ripristino ( ad esempio il rifacimento del manto stradale), oppure le opere(?) necessarie debbano essere quelle per l’adeguamento verso il basso dei limiti di velocità ( ma quali dovrebbero essere queste opere oltre alla cartellonistica con l’indicazione dei limiti?).

Confuso, ambiguo, adeguato alle interpretazioni burocratiche? Ci potete scommettere. E' così che lo Stato fa i soldi oggigiorno: leggi confuse in nome della sicurezza e della "tutela" per renderle accettabili dall'isterismo popolare mentre ti porta via i tuoi sudati risparmi.


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