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Ai fini della
sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana
(qui il legislatore si è già messo in “una botte di ferro”),
la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i
110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le
strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed
i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di
elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade
urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle
autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di
marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il
limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle
caratteristiche progettuali ed effettive dei tracciato, previa
installazione degli appositi segnali, semprechè lo consentano
l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i
dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di
precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima
non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le
strade extraurbane principali.
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Entro i limiti
massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare,
provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocita'
minimi e limiti di velocita' massimi, diversi da quelli fissati al
comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando
l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1
renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le
direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici.
Qui il legislatore diventa salomonico e, dopo aver disposto i limiti,
introduce la questione dell’opportunità della determinazione di limiti
diversi, scaricando sugli enti proprietari la responsabilità della
determinazione di limiti(solo) inferiori. Cosa ci si può aspettare da
questi enti se non una corsa ad una scarico di responsabilità verso
gli utenti automobilisti, riducendo abbondantemente i limiti di
velocità per “fine della sicurezza della circolazione e della tutela
della vita umana”? E’ colpa cioè degli automobilisti e della “alta ed
eccessiva velocità” se ancora sulle strade si verificano incidenti,
non certo le condizioni di molte strade.
E’ assolutamente arbitrario quel limite più basso da loro stabilito,
con una doppia, involontaria(?) conseguenza; da una parte
l’automobilista ha la colpa dell’eventuale incidente, per aver
ecceduto un limite spesso non credibile e non obiettivamente
rispettabile, dall’altra l’ottima opportunità da parte dei comuni di
incassare lauti compensi dalla gestione degli autovelox. Spesso si è
denunciato questo opportunismo da parte dei comuni nel far quadrare i
propri bilanci, ed altrettanto sempre hanno tutti fatto orecchie da
mercante, perbacco, per la sicurezza non c’è obiezione che tenga!
Gli enti
proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i
limiti di velocita' al venir meno delle cause che hanno indotto a
disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici puo'
modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada,
quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti
con i criteri di cui al comma 1.
Al primo punto sembrerebbe che le cause che hanno indotto gli enti
proprietari a fissare limiti più bassi debbano essere cause temporanee
e rimovibili, al venir meno delle quali i limiti originari debbano
essere ripristinati, e questo proprio perché ogni limite diverso da
quelli indicati al comma 1 è in contrasto con lo stesso comma 1 e
quindi illegittimo.
Quanto al secondo punto, il Ministro dei lavori pubblici dovrebbe
intervenire sulla fissazione di limiti operata dagli enti proprietari,
quando contrastante con i criteri di cui al comma 1; ma quando la
società Autostrade si è rifiutata di adeguare i limiti di velocità a
150 km/h sui tratti idonei della propria rete, adducendo la sicurezza
stradale, nulla ha potuto il ministero avverso tale decisione, proprio
per non venire accusato di attentare alla sicurezza. Come potrebbe
allora il ministero intervenire negli altri casi in cui questi limiti
vengono abbassati proprio per il nostro bene, ad opera dei vari enti
proprietari?
Lo stesso Ministro
puo' anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia
provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il
Ministro dei lavori pubblici puo' procedere direttamente alla
esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei
confronti dell'ente proprietario.
Qui non è chiaro se l’imposizione di limiti si riferisca a limiti più
bassi di quelli al comma 1, od invece il ripristino di questi, con
l’esecuzione delle opere necessarie al ripristino ( ad esempio il
rifacimento del manto stradale), oppure le opere(?) necessarie debbano
essere quelle per l’adeguamento verso il basso dei limiti di velocità
( ma quali dovrebbero essere queste opere oltre alla cartellonistica
con l’indicazione dei limiti?).
Confuso, ambiguo, adeguato alle interpretazioni burocratiche? Ci
potete scommettere. E' così che lo Stato fa i soldi oggigiorno: leggi
confuse in nome della sicurezza e della "tutela" per renderle
accettabili dall'isterismo popolare mentre ti porta via i tuoi sudati
risparmi. |